Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Banche popolari 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso  delle  azioni
nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione  ((  o  di  ))
esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca
d'Italia,  anche  in  deroga  a  norme  di  legge,  laddove  cio'  e'
necessario  ad  assicurare  la  computabilita'   delle   azioni   nel
patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi
fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto  al  rimborso  degli
altri strumenti di capitale emessi.»; 
    b) all'articolo 29: 1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8  miliardi
di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario,  il  limite
e' determinato a livello consolidato. 
  2-ter. In caso di superamento del limite di  cui  al  comma  2-bis,
l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni
del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e'
stato ridotto al di sotto della soglia ne'  e'  stata  deliberata  la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o  la
liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto  conto  delle  circostanze  e
dell'entita'  del  superamento,   puo'   adottare   il   divieto   di
intraprendere  nuove  operazioni  ai  sensi  dell'articolo  78,  o  i
provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I,  o  proporre
alla   Banca   centrale   europea   la   revoca   dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la
liquidazione  coatta  amministrativa.  Restano  fermi  i  poteri   di
intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo. 
  2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni  di  attuazione  del
presente articolo.»; 2) il comma 3 e' abrogato; 
    c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  «Articolo 31 (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni  di
banche popolari in societa' per azioni o le fusioni  a  cui  prendano
parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni  ((,  le
relative modifiche statutarie nonche' le  diverse  determinazioni  di
cui all'articolo 29, comma 2-ter, )) sono deliberate: 
    a) in prima convocazione, con la maggioranza dei  due  terzi  dei
voti espressi, purche'  all'assemblea  sia  rappresentato  almeno  un
decimo dei soci della banca; 
    b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due  terzi  dei
voti  espressi,  qualunque  sia  il  numero  dei   soci   intervenuti
all'assemblea. 
  2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2-ter. 
  3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»; 
    d) all'articolo 150-bis: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «banche  popolari  e  alle»  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Alle  banche
popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:
2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514,  2519,  secondo  comma,  2522,
2525, primo, secondo, terzo e quarto comma,  2527,  secondo  e  terzo
comma, 2528, terzo e  quarto  comma,  2530,  primo,  secondo,  terzo,
quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto
comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo
e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies,  2545-octies,
2545-decies,    2545-undecies,    terzo    comma,     2545-terdecies,
2545-quinquiesdecies,   2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies    e
2545-octiesdecies.»; 
      3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga
a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile,
gli statuti delle banche popolari determinano il  numero  massimo  di
deleghe che possono essere conferite  ad  un  socio;  in  ogni  caso,
questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.»; 
  2. In sede di prima applicazione del presente  decreto,  le  banche
popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore  del  presente
decreto si adeguano a quanto stabilito  ai  sensi  dell'articolo  29,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.
385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi  dalla  data  di
entrata in vigore delle  disposizioni  di  attuazione  emanate  dalla
Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29. 
  (( 2-bis. Gli statuti delle societa' per  azioni  risultanti  dalla
trasformazione delle banche popolari di cui  al  comma  2  o  da  una
fusione cui partecipino una o piu' banche popolari di cui al medesimo
comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto,
in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  nessun
soggetto avente diritto al voto puo' esercitarlo,  ad  alcun  titolo,
per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento  del  capitale
sociale avente diritto al voto, salva la facolta' di prevedere limiti
piu' elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione
ad azioni possedute direttamente e indirettamente,  tramite  societa'
controllate,  societa'  fiduciarie  o  interposta  persona  e  quelli
espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito,
a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni;  le
partecipazioni detenute da organismi di investimento  collettivo  del
risparmio, italiani o esteri, non sono  mai  computate  ai  fini  del
limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo  23  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. In caso di violazione delle  disposizioni
del  presente  comma,  la  deliberazione  assembleare   eventualmente
assunta e' impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile,
se la maggioranza richiesta non sarebbe stata  raggiunta  senza  tale
violazione. Le azioni per le quali  non  puo'  essere  esercitato  il
di-ritto  di  voto  non  sono  computate  ai  fini   della   regolare
costituzione dell'assemblea. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, 29  e  150-bis
          del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art.  28  (Norme  applicabili).   -   1.   L'esercizio
          dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
          riservato alle banche popolari e  alle  banche  di  credito
          cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del  presente
          capo. 
              2. Alle  banche  popolari  e  alle  banche  di  credito
          cooperativo non si applicano  i  controlli  sulle  societa'
          cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
          civile. 
              2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di  carattere
          agevolativo,  sono  considerate  cooperative  a  mutualita'
          prevalente le banche di credito cooperativo che  rispettano
          i requisiti  di  mutualita'  previsti  dall'art.  2514  del
          codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con
          soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto. 
              2-ter. Nelle banche popolari  il  diritto  al  rimborso
          delle azioni nel  caso  di  recesso,  anche  a  seguito  di
          trasformazione o  di  esclusione  del  socio,  e'  limitato
          secondo quanto previsto  dalla  Banca  d'Italia,  anche  in
          deroga a norme di legge,  laddove  cio'  e'  necessario  ad
          assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di
          vigilanza di qualita' primaria  della  banca.  Agli  stessi
          fini,  la  Banca  d'Italia  puo'  limitare  il  diritto  al
          rimborso degli altri strumenti di capitale emessi. 
              Art. 29 (Norme generali). - 1. Le banche popolari  sono
          costituite in forma di societa' cooperativa  per  azioni  a
          responsabilita' limitata. 
              2. Il valore nominale  delle  azioni  non  puo'  essere
          inferiore a due euro. 
              2-bis. L'attivo della banca popolare non puo'  superare
          8 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo di un  gruppo
          bancario, il limite e' determinato a livello consolidato. 
              2-ter. In caso di superamento  del  limite  di  cui  al
          comma   2-bis,   l'organo   di   amministrazione    convoca
          l'assemblea per le determinazioni del  caso.  Se  entro  un
          anno dal superamento  del  limite  l'attivo  non  e'  stato
          ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la
          trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'art. 31
          o la liquidazione, la Banca d'Italia,  tenuto  conto  delle
          circostanze e dell'entita' del superamento,  puo'  adottare
          il divieto  di  intraprendere  nuove  operazioni  ai  sensi
          dell'art. 78, o i provvedimenti  previsti  nel  Titolo  IV,
          Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca  centrale  europea
          la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria  e  al
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  la  liquidazione
          coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento
          e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal  presente
          decreto legislativo. 
              2-quater.  La  Banca  d'Italia  detta  disposizioni  di
          attuazione del presente articolo. 
              3. (Abrogato). 
              4.  Alle  banche   popolari   non   si   applicano   le
          disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre  1947,  n.
          1577 e successive modificazioni.» 
              «Art.  150-bis  (Disposizioni   in   tema   di   banche
          cooperative). - 1. Alle banche di credito  cooperativo  non
          si applicano le seguenti disposizioni  del  codice  civile:
          2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo
          comma, 2519, secondo  comma,  2522,  2525  primo,  secondo,
          terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo  e  terzo  comma,
          2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo,  quarto  e
          quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e
          quarto comma, 2540,  secondo  comma,  2541,  2542  primo  e
          quarto comma, 2543, 2544 secondo  comma,  primo  periodo  e
          terzo   comma,   2545-bis,   2545-quater,   2545-quinquies,
          2545-octies,  2545-decies,   2545-undecies   terzo   comma,
          2545-terdecies,  2545-quinquiesdecies,   2545-sexiesdecies,
          2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. 
              2. Alle banche popolari non si  applicano  le  seguenti
          disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma,  2512,
          2513,  2514,  2519,  secondo  comma,  2522,  2525,   primo,
          secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
          2528, terzo e quarto comma, 2530,  primo,  secondo,  terzo,
          quarto  e  quinto  comma,  2538,  secondo  comma,   secondo
          periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo
          e quarto comma, 2543,  primo  e  secondo  comma,  2545-bis,
          2545-quater,  2545-quinquies,   2545-octies,   2545-decies,
          2545-undecies,      terzo      comma,       2545-terdecies,
          2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies
          e 2545-octiesdecies. 
              2-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2539,
          primo comma, del codice civile, gli  statuti  delle  banche
          popolari determinano  il  numero  massimo  di  deleghe  che
          possono essere conferite ad un socio; in ogni caso,  questo
          numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20. 
              3. Alle banche di  credito  cooperativo  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge
          31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili. 
              4. Lo  statuto  delle  banche  di  credito  cooperativo
          contiene le clausole previste dall'art. 2514, primo  comma,
          del codice civile. 
              5. L'art. 2545-undecies, primo  e  secondo  comma,  del
          codice civile  si  applica  in  tutti  i  casi  di  fusione
          previsti dall'art. 36. 
              6. L'atto costitutivo delle  banche  popolari  e  delle
          banche   di    credito    cooperativo    puo'    prevedere,
          determinandone i criteri, la ripartizione  di  ristorni  ai
          soci secondo  quanto  previsto  dall'art.  2545-sexies  del
          codice civile. 
              7. Il termine per  l'adeguamento  degli  statuti  delle
          banche di credito cooperativo alle nuove  disposizioni  del
          comma 2-bis dell'art. 52 e' fissato al 30 giugno 2005.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 23 (Nozione di  controllo).  -  1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile  e
          in presenza di  contratti  o  di  clausole  statutarie  che
          abbiano per oggetto o per effetto il potere  di  esercitare
          l'attivita' di direzione e coordinamento. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
                1) esistenza  di  un  soggetto  che,  sulla  base  di
          accordi,  ha  il  diritto  di  nominare   o   revocare   la
          maggioranza  degli  amministratori  o  del   consiglio   di
          sorveglianza ovvero dispone da solo della  maggioranza  dei
          voti ai fini delle deliberazioni relative alle  materie  di
          cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 
                2) possesso di partecipazioni idonee a consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza; 
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario ed organizzativo idonei a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
              a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
              b) il coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
              c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle partecipazioni possedute; 
              d)  l'attribuzione,  a  soggetti  diversi   da   quelli
          legittimati in base alla titolarita' delle  partecipazioni,
          di  poteri  nella  scelta  degli   amministratori   o   dei
          componenti del consiglio di sorveglianza  o  dei  dirigenti
          delle imprese; 
                4) assoggettamento a direzione comune, in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2377 del codice
          civile: 
              «Art. 2377 (Annullabilita' delle deliberazioni).  -  Le
          deliberazioni dell'assemblea, prese  in  conformita'  della
          legge e dell'atto  sostitutivo,  vincolano  tutti  i  soci,
          ancorche' non intervenuti o dissenzienti. 
              Le deliberazioni che  non  sono  prese  in  conformita'
          della legge o dello statuto possono  essere  impugnate  dai
          soci   assenti,    dissenzienti    od    astenuti,    dagli
          amministratori,  dal  consiglio  di  sorveglianza   e   dal
          collegio sindacale. 
              L'impugnazione puo' essere  proposta  dai  soci  quando
          possiedono  tante  azioni  aventi  diritto  di   voto   con
          riferimento alla  deliberazione  che  rappresentino,  anche
          congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto  puo'
          ridurre o escludere questo  requisito.  Per  l'impugnazione
          delle  deliberazioni  delle   assemblee   speciali   queste
          percentuali sono riferite al capitale  rappresentato  dalle
          azioni della categoria. 
              I soci che  non  rappresentano  la  parte  di  capitale
          indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi
          di voto, non  sono  legittimati  a  proporre  l'impugnativa
          hanno diritto al  risarcimento  del  danno  loro  cagionato
          dalla non conformita' della deliberazione alla legge o allo
          statuto. 
              La deliberazione non puo' essere annullata: 
              1) per la partecipazione all'assemblea di  persone  non
          legittimate,  salvo  che  tale  partecipazione  sia   stata
          determinante   ai   fini   della   regolare    costituzione
          dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 
              2) per l'invalidita' di singoli  voti  o  per  il  loro
          errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore  di
          conteggio   siano   stati   determinanti   ai   fini    del
          raggiungimento della maggioranza richiesta; 
              3) per l'incompletezza  o  l'inesattezza  del  verbale,
          salvo che impediscano l'accertamento del  contenuto,  degli
          effetti e della validita' della deliberazione. 
              L'impugnazione o la domanda di risarcimento  del  danno
          sono proposte nel termine  di  novanta  giorni  dalla  data
          della deliberazione,  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  ad
          iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta  giorni
          dalla data di questo. 
              L'annullamento della deliberazione ha effetto  rispetto
          a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il  consiglio
          di sorveglianza e il consiglio di  gestione  a  prendere  i
          conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita'.
          In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona  fede
          dai terzi in base ad  atti  compiuti  in  esecuzione  della
          deliberazione. 
              L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo,
          se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa
          in conformita' della legge e dello statuto. In tal caso  il
          giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma  a
          carico della societa', e  sul  risarcimento  dell'eventuale
          danno. 
              Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla  base
          della deliberazione sostituita.».